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Nel confermare che la scadenza di tutte le candidature è fissata entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 20 gennaio 2017 si chiarisce che le candidature possono essere inviate presso la Sede Centrale, entro il temine indicato, e con le modalità previste dal vigente Regolamento Organico, come di seguito indicato:


Art. 19 - Presentazione ed accettazione delle candidature

1. Si trascrive l’articolo 21 dello Statuto:


Art.21 – Cariche elettive: candidatura e durata

1. Tutti gli Organi Federali sono elettivi, ad eccezione degli Organi Giurisdizionali, dei Delegati Regionali e Provinciali, del Collegio dei Revisori dei Conti limitatamente ai componenti nominati dal CONI.

2. Ciascun tesserato in possesso dei requisiti indicati all'articolo 22 del presente Statuto potrà presentare la propria candidatura ad una carica provinciale, regionale o nazionale fino  alle ore dodici del settimo giorno antecedente l'inizio del periodo fissato per lo svolgimento delle Assemblee Territoriali.

Per l’eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali.

Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura.

Le candidature alla carica di Presidente Federale devono essere accompagnate da un bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale per il quadriennio olimpico seguente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale elettiva.

Le candidature alla carica di Presidente federale nonché quelle alle cariche di Vice Presidente e Consigliere Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno quaranta e venti società ed associazioni sportive regolarmente affiliate alla FIPAV ed aventi diritto di voto alla data della convocazione dell’Assemblea.

Limitatamente alle candidature alla carica di Presidente e Vice Presidente il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione deve essere comprensivo della rappresentanza degli atleti e dei tecnici.

Le candidature dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nel Consiglio Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno ottanta atleti e da quaranta tecnici sportivi regolarmente tesserati alla FIPAV presso società ed associazioni sportive aventi diritto di voto alla data di convocazione dell'Assemblea.

Le modalità di presentazione e d'accettazione delle candidature sono disciplinate dal Regolamento Organico.

3. Tutte le cariche la cui durata è stabilita nel presente Statuto per un quadriennio decadono alla scadenza del ciclo olimpico, ancorché esse siano state conferite da meno di quattro anni.

4.Tutte le cariche federali assunte per elezione si intendono a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese e le indennità eventualmente stabilite dal Consiglio Federale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.


2. Ai sensi dell’art. 21 comma 2 dello Statuto nell’ambito della medesima Assemblea ciascun tesserato può presentare la candidatura ad una sola carica.


3. La candidatura deve contenere l’indicazione chiara e precisa della carica per la quale è presentata e, per l’elezione a Consigliere Federale, l’indicazione di volersi candidare quale “Consigliere” ovvero “Rappresentante degli atleti” ovvero “Rappresentante dei tecnici”.


4. Qualora un’Assemblea Territoriale venga riconvocata per data successiva a quella fissata per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale, possono presentare le candidature i tesserati che in precedenza l’avevano fatto per la medesima assemblea nonché i tesserati che in precedenza non avevano presentato alcuna candidatura per la medesima o per altre assemblee.


5. Le candidature possono essere:

a.       depositate direttamente presso la Segreteria Federale;

b.       inviate per posta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con qualsiasi altro mezzo legale. In questi casi devono pervenire nel termine di cui all’articolo 21, comma 2, dello Statuto, a pena di irricevibilità;

c.       anticipate via fax allegando copia di un documento di identità o tramite posta elettronica certificata (PEC). In entrambi i casi gli originali dovranno, comunque, essere depositati entro i 5 giorni successivi all’invio.


6. La candidatura, a pena di inammissibilità, deve contenere l’espressa dichiarazione di possesso di tutti i requisiti di eleggibilità previsti dagli articoli 22, comma 4, o 43, comma 1, dello Statuto. Le candidature dei rappresentanti degli atleti/e non in attività, dovranno essere altresì accompagnate da espressa dichiarazione dell’interessato/a di aver partecipato a competizioni almeno di livello regionale per almeno due stagioni sportive nell’ultimo decennio.

Le candidature per le cariche di Presidente, Vice Presidente o Consigliere Federale devono essere accompagnate dalla documentazione di cui all’art.21, comma 2, dello Statuto.

La candidatura alla carica di Presidente deve essere accompagnata da un bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale per il quadriennio olimpico seguente, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nazionale elettiva.

Le candidature alla carica di Presidente Federale nonché quelle alle cariche di Vice Presidente e Consigliere Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno quaranta e venti società ed associazioni sportive regolarmente affiliate alla FIPAV ed aventi diritto di voto alla data della convocazione dell’Assemblea.

Limitatamente alle candidature alla carica di Presidente e di Vice Presidente il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione deve essere comprensivo della rappresentanza degli atleti e dei tecnici.

Le candidature dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nel Consiglio Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno ottanta atleti e da quaranta tecnici sportivi regolarmente tesserati alla FIPAV presso società ed associazioni sportive aventi diritto di voto alla data di convocazione dell’Assemblea.


7. Il Segretario Generale verifica, sulla base e limitatamente alla documentazione depositata agli atti della Federazione, il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti e la regolarità della documentazione, e redige un elenco delle candidature ammesse e di quelle non ammesse, con analitica motivazione.


8. Della presentazione delle candidature, e delle eventuali non ammissioni per carenza di requisiti, il Segretario Generale dà comunicazione con affissione all’albo federale esistente presso la sede, con ogni altro mezzo ritenuto utile, almeno tre giorni


9. La comunicazione di cui al precedente comma determina l’accettazione delle candidature da parte della FIPAV.


10. Entro le ventiquattro ore successive alla comunicazione di accettazione delle candidature ciascun interessato può proporre motivato ricorso alla Corte Federale contro la mancata accettazione di quella da lui presentata; la Corte Federale decide sul ricorso entro i due giorni successivi previa, se richiesta, audizione personale del ricorrente.


Per scaricare i file del promemoria sull'assemblea CLICCARE QUI.

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